Statuto

IL CLUBINO DEL MARE

Statuto

DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA

ART. 1

L’Associazione regolata dal presente statuto, fondata nel 1984, è denominata “IL CLUBINO DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
Essa è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
L’Associazione potrà essere identificata anche attraverso la denominazione “IL CLUBINO DEL MARE A.S.D.”.
I colori dell’associazione sono: blu, bianco e rosso.

ART. 2

L’Associazione, apolitica e senza fini di lucro, ha quali sue finalità:
a) La promozione di qualsiasi forma di attività sportiva dilettantistica, diretta ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche degli associati anche con l’organizzazione dell’attività didattica e con l’allestimento e/o la gestione diretta di campi sportivi;
b) La promozione e l’organizzazione di riunioni e manifestazioni di carattere agonistico, sportivo, culturale e ricreativo in genere;
c) L’organizzazione di trattenimenti a scopo di divertimento e di svago ed in particolare a scopo benefico;
d) La promozione d’attività volte a favorire lo scambio d’idee, esperienze e conoscenze tra i soci.

ART. 3

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati; l’anno sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle tasse d’ammissione versate una tantum dai nuovi iscritti; dalle quote associative versate periodicamente dai soci; dalle loro contribuzioni; da qualsiasi altro pagamento eseguito dai soci stessi;
b) dai proventi d’eventuali manifestazioni organizzate dall’Associazione e sotto il patrocinio della stessa;
c) dai contributi e da qualsivoglia altro introito, lascito o donazione proveniente da Istituzioni, Enti, Società, Associazioni e Privati, anche per attività sportiva;
d) dai beni acquistati col medesimo patrimonio sociale;
e) dagli eventuali redditi propri.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 5

Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di soci, senza alcun limite di natura operativa e/o temporale al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, soltanto le persone fisiche, dotate d’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine in ogni rapporto collegato alle attività e alle finalità dell’Associazione.

I soci possono essere:
a) Soci Fondatori
b) Soci Onorari
c) Soci Ordinari
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Atleti coloro che praticano l’attività agonistica per i colori dell’Associazione nell’ambito degli sport riconosciuti dalle rispettive federazioni. Essi sono ammessi dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere responsabile del settore. La domanda dell’interessato, se minore, deve essere firmata da un genitore. Gli atleti, selezionati fra giovani di indiscusse qualità morali e fisiche possono svolgere attività sportiva esclusivamente per i colori della Associazione. Gli atleti possono comunque frequentare i locali societari e le aree in concessione.
Il mantenimento della qualifica di atleta è correlato alla prosecuzione dell’attività agonistica e deve venire avallato dal Consiglio Direttivo ogni anno, prima dell’affiliazione dell’atleta alla Federazione di riferimento.
Coloro che hanno rivestito la qualifica di atleta per almeno cinque anni consecutivi possono, a richiesta, diventare soci ordinari con esenzione della quota di ingresso.

ART. 6

Sono Soci Fondatori soltanto coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Onorari coloro i quali sono stati riconosciuti tali per avere acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione. Vengono nominati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari tutti coloro i quali, avendone fatto domanda, sono stati ammessi a fare parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo, previo pagamento della tassa di ammissione annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

Chi intende fare parte dell’Associazione dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, da redigere su apposito modulo, indicando le generalità, la residenza abituale, l’attività svolta, nonché la categoria sociale alla quale intende appartenere: detta domanda dovrà essere sottoscritta da due Soci fondatori o ordinari i quali, avallando l’ammissione dell’aspirante socio,  avranno dato positive referenze al Consiglio Direttivo, il quale deciderà circa l’accoglimento della domanda stessa.
I soci proponenti rispondono dell’irreprensibilità del candidato proposto. L’elenco delle domande degli aspiranti Soci resterà esposto in una delle sale dell’Associazione, con l’indicazione dei Soci proponenti, per almeno otto giorni, prima di essere sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Durante i periodo di tempo in cui l’elenco degli aspiranti Soci resterà esposto, ogni socio ha diritto ed il dovere di far presente ai componenti del Consiglio Direttivo le ragioni o i fatti che possono ostare all’ammissione del nuovo Socio.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande presentate, e, tenute presenti eventuali osservazioni, delibererà se le stesse debbano o meno essere accettate.
Gli aspiranti soci hanno l’obbligo, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, di prendere visione delle norme di cui al presente Statuto Sociale, e non potranno in nessun modo invocarne l’ignoranza.

ART. 10

L’aspirante socio, la cui domanda sia stata respinta, potrà ripresentare domanda, decorso almeno un anno dall’avvenuto rigetto della precedente.

ART. 11

I Soci in seguito alla loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo pagano una tassa di ammissione e assumono l’obbligo del pagamento di un contributo sociale annuo, che verranno periodicamente determinati dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo, nell’interesse dell’Associazione e al fine di poter assolvere a doveri di ospitalità, ha facoltà di rilasciare tessere di frequenza per periodi non superiori all’anno, anche gratuite, e ciò dopo aver vagliato i motivi che ne consigliano il rilascio.

ART. 13

Il socio perde tale sua qualifica in seguito a dimissioni o quando sia dichiarato decaduto o espulso, in tale ultimo caso previa contestazione ed intimazione raccomandata con a.r. e previa convocazione da parte del Collegio dei Probiviri.
La lettera di dimissioni deve essere sottoscritta personalmente e inviata a mezzo raccomandata.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo:
a) Per interdizione o inabilitazione;
b) Per la sopravvenuta mancanza dei requisiti stabiliti dal superiore art. 5, comunque accertata;
c) Per morosità.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il ritardo nel pagamento delle quote superi i 60 gg.
Il socio dichiarato decaduto per morosità, una volta sanata la stessa, potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo, ma solamente per comprovate valide ragioni giustificative del ritardo.
In caso contrario egli dovrà ripresentare domanda d’ammissione, che sarà deliberata con l’osservanza di tutte le norme stabilite per l’ammissione dei nuovi Soci.
L’espulsione, per gravi motivi, viene pronunciata dal Collegio dei Probiviri quando il socio abbia svolto attività contrarie alla finalità dell’associazione o ne abbia leso il prestigio o gli interessi.

ART. 14

Diritti e ragioni di qualsivoglia genere e specie dei Soci che cessano di far parte dell’Associazione, come pure tutti gli oneri, restano concentrati nei rimanenti Soci.

ART. 15

Quando, per imprevedibili circostanze le domande di dimissioni fossero particolarmente numerose, il Presidente, prima di darvi corso, convoca l’Assemblea Generale per la deliberazione del caso.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 16

Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori;
d) Il Collegio dei Probiviri;
e) La Consulta dei Soci Fondatori.
Gli Organi di cui ai punti b) c) d) vengono nominati con le modalità di cui al presente statuto.

DELLE ASSEMBLEE

ART. 17

L’Assemblea Generale è aperta a tutti gli associati.
Hanno diritto di voto i Fondatori, gli Onorari e tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali, qualora scadute.
Il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a convocare l’Assemblea Generale, anche qualora ne sia fatta domanda scritta dal 30% dei soci in regola con i pagamenti.
In caso di inadempienza da parte del Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione il Collegio dei Revisori.

ART. 18

Gli aventi diritto sono convocati alle assemblee con avviso personale che verrà loro inviato almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati le date di prima e seconda convocazione, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché gli argomenti da trattare.
L’intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore a 24 ore.
L’avviso di convocazione resterà affisso presso i locali sociali dal giorno della convocazione a quello fissato per l’Adunanza.

ART. 19

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto è necessario il voto favorevole di almeno i 3/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda  convocazione.
Le votazioni si faranno a schede segrete se ciò sarà richiesto da almeno i 3/5 dei soci aventi diritto presenti.
Le deliberazioni obbligano tutti, anche se assenti o dissenzienti.
Per le impugnazioni delle delibere assembleari si applicano gli artt. 2377 e 2434-bis c.c.

ART. 20

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio nelle Assemblee mediante delega scritta che verrà consegnata al Segretario dell’Assemblea prima del suo inizio: nessun socio potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le firme sulle deleghe dovranno risultare autenticate nei modi di legge o certificate dal
Presidente o dal Segretario dell’Associazione.

ART. 21

L’Assemblea viene presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza, dal Presidente della Consulta dei Soci Fondatori o ancora, da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un
Segretario ed occorrendo due scrutatori.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea Generale.

ART. 23

Subito dopo la elezione il Consiglio Direttivo si riunirà per attribuire fra gli eletti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Deputato allo Sport. I designati dovranno dare atto dell’accettazione della carica.
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito del più generale potere che gli viene attribuito di nominare e revocare procuratori, potrà affidare specifici incarichi e determinate funzioni ad un suo membro, ad un socio o anche
ad un non socio, sempre sotto la sua direzione e responsabilità, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 25

Se nel corso del mandato quadriennale vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione. I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea, convocata entro il termine massimo di trenta giorni, provvede alla loro sostituzione sulla base delle nuove candidature presentate.
ART. 26

Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione e l’amministrazione dell’Associazione e pertanto ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento dello scopo
sociale.
Esso potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
a) redige il bilancio dell’esercizio consuntivo e preventivo;
b) convoca le Assemblee ai sensi dell’art.17;
c) delibera sulle domande d’ammissione dei soci;
d) cura l’esecuzione dei provvedimenti disposti dal Collegio dei Probiviri;
e) delibera ai sensi delle altre norme del presente Statuto.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo reputi necessario, oppure su richiesta di almeno tre consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione va inviata almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da almeno tre consiglieri, oppure quando si tratti di persona o di affari su cui taluno dei consiglieri abbia interessi diretti.
Il consigliere come sopra direttamente interessato non può partecipare né alla discussione né alla conseguente votazione.
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta la non approvazione della proposta.
Delle sedute viene redatto regolare verbale.

ART. 28

La Rappresentanza Legale dell’Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente potrà compiere in maniera autonoma esclusivamente atti d’ordinaria amministrazione, rimanendo riservata al Consiglio Direttivo ogni e qualsiasi delibera nell’ambito della straordinaria amministrazione.

ART. 29

In casi straordinari e di particolare necessità, al fine di assicurare la continuità della gestione della Associazione, i compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo potranno essere assegnati, su proposta della Consulta dei Soci Fondatori, dall’Assemblea Generale appositamente e straordinariamente convocata dalla
Consulta, ad un Commissario Straordinario che potrà essere collaborato da due consiglieri da lui stessi nominati.
L’Assemblea determinerà in tal caso la durata della gestione commissariale.

DELLA CONSULTA DEI SOCI FONDATORI

ART. 30

I soci Fondatori costituiscono la Consulta Sociale che elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
La Consulta è convocata dal Presidente della stessa almeno due volte l’anno, ad inizio di semestre e tutte le volte che lo riterrà necessario.
La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata e deve indicare gli argomenti da trattare.
Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei Fondatori e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e con voto palese a meno che il voto segreto venga richiesto da almeno sette consultori.
Ove il numero richiesto per la validità della prima seduta non fosse raggiunto, la Consulta rimane convocata agli otto giorni successivi nello stesso luogo ed alla stessa ora senza alcuna altra formalità. In tale seconda seduta le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno nove Fondatori che decidono a maggioranza.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La Consulta ha i seguenti compiti:
a) controlla l’osservanza dello Statuto sociale, ne tutela e garantisce la puntuale applicazione e, nei casi controversi, ne fornisce l’interpretazione autentica;
b) propone all’Assemblea dei soci eventuali modifiche statutarie;
c) riceve le candidature per le elezioni a componente del Consiglio Direttivo, firmate dai candidati e da altri dieci soci, che dovranno essere spedite a mezzo raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla data fissata per la relativa assemblea;
d) propone all’Assemblea i nominativi dei soci per la elezione dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
L’elezione di questi organi avverrà per acclamazione. In mancanza di designazioni o di esito infruttuoso della votazione, l’elezione dei due Organi avverrà a scrutinio segreto nel corso della Assemblea stessa;
e) esprime parere sulle spese che eccedano la previsione di bilancio e che non trovino la copertura finanziaria in maggiori entrate, dandone comunicazione ai soci;
f) esamina, prima dell’Assemblea dei soci, il rendiconto della gestione, il bilancio di previsione e la relazione illustrativa approvati dal Consiglio Direttivo;
g) riceve ed esamina il ricorso del socio espulso o sospeso avverso il provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri;
h) convoca l’Assemblea dei soci nei casi previsti dall’art. 29.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 31

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall’Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti.
I revisori sono rieleggibili.

ART. 32

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta annualmente
all’Assemblea Generale una relazione scritta al riguardo.
I revisori hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 33

Il Collegio dei Revisori può convocare l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art.17 e quando sussistano gravi e giustificati motivi.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 34

L’Assemblea generale dei Soci nomina un Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Probiviri nominano tra di loro un Presidente.

ART. 35

Il Collegio dei Probiviri giudica su tutte le controversie che insorgono tra i soci come tali, e tra i soci e la Associazione, e adotta le sanzioni a carico dei Soci quando il loro comportamento sia ritenuto non consono alla dignità del Sodalizio.
Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti e la maggioranza dei voti.
Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri indica al Consiglio Direttivo, per l’eventuale adozione, sono le seguenti:
a) Il richiamo scritto;
b) La censura, da conservarsi agli atti dell’Associazione;
c) La sospensione sino a quattro mesi;
d) L’espulsione dal Sodalizio.
I soci interessati dovranno essere invitati per essere ascoltati dal Collegio e tutte le decisioni dovranno essere motivate.

DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 36

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ dei soci aventi diritto
di voto.
Per l’efficacia della delibera di scioglimento è necessario il voto favorevole dei ¾ dei votanti.
L’Assemblea delibererà all’atto dello scioglimento, sentita l’Autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Tale destinazione dovrà comunque avvenire
in favore d’altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e con esclusione d’eventuali ripartizioni in favore degli associati, anche in forme indirette.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare uno o più regolamenti interni dell’Associazione, allo scopo di disciplinare e meglio regolare la vita sociale dell’Associazione, le attività sportive, l’uso dei locali sociali da
parte dei Soci, l’ammissione d’invitati, ecc..

ART. 38

L’elenco dei soci, una copia dello Statuto Sociale e del regolamento interno dovranno essere sempre a disposizione dei Soci nei locali dell’Associazione.

ART. 39

Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento, con espressa accettazione, alle disposizioni del Codice Civile, alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a quelle dello statuto e dei regolamenti della F. I. V. a cui l’Associazione è affiliata.